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Trasporto intermodale in cui la maggior parte del tragitto si effettua per ferrovia o via mare, mentre i percorsi iniziali e/o terminali sono realizzati su strada. Trasporto combinato
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Trasporto combinato

Trasporto intermodale in cui la maggior parte del tragitto si effettua per ferrovia o via mare, mentre i percorsi iniziali e/o terminali sono realizzati su strada.
La legge n° 166, del 1 agosto 2011, art. 38, comma 5, cd. “Legge collegata per trasporti ed infrastrutture” cita definisce: “Trasporto merci per cui l`autocarro, il rimorchio o il semirimorchio con o senza il veicolo trattore, la cassa mobile o il contenitore effettuano la parte iniziale o terminale del tragitto su strada e l`altra parte per ferrovia, senza rottura di carico”.
Questa definizione è legata agli obiettivi di legge che prevede la concessione di incentivi finanziari per il trasporto combinato strada-rotaia.
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